05/05/2020   Il Tribunale Federale Svizzero respinge il ricorso di Schwazer






 

 

 

La storia infinita di Alex Schwazer si arricchisce di un nuovo capitolo.

Il Tribunale Federale Svizzero con sede a Losanna ha infatti respinto la richiesta di annullamento della squalifica di otto anni subita nell’estate 2016 – la seconda della carriera – per una positività al testosterone a un controllo a sorpresa del 1° gennaio dello stesso anno. 

 

L’atleta e il suo entourage avevano fin dl primo momento dichiarato la propria estraneità a questa positività (mentre nel 2012 il fatto era stato immediatamente ammesso). Conseguentemente avevano ricorso all’epoca contro la Wada e la IAAF (oggi World Athletics) fino ad arrivare al TAS con l’obiettivo di partecipare ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016.

 

Dopo che il Tas aveva a sua volta rigettato il ricorso, gli avvocati del campione olimpico della 50 km di Pechino 2008 si erano rivolti al tribunale elvetico, che già aveva respinto una richiesta di sospensiva.

 

La sentenza, come ha svelato il quotidiano ticinese “La Regione” è del 17 marzo ed è stata pubblicata pochi giorni fa. I giudici non hanno accolto la tesi difensiva secondo la quale, dopo la squalifica, sarebbero emerse evidenze tali da metterla in discussione. Gli otto anni di stop scadranno nell’estate 2024, quando Schwazer avrà 39 anni. 

 

Il team legale che assiste l’atleta è comunque fiducioso che possa uscire vincente nelle aule del tribunale. Tutto dipende dall’esito del processo per doping in corso al tribunale di Bolzano ed in particolare della perizia fissata per il 30 giugno.

Se favorevole all’atleta permetterebbe ai legali di riaprire il caso a Losanna portando delle prove consolidate.

 

 


 

 

 

Abbiamo poi raccolto su Ticino 7 web-La Regione, a firma di Marino Molinaro la cronoistoria con le motivazioni principali che sono alla base di questa decisione.
Le riproponiamo per i nostri lettori di lingua italiana.

 

 

 

Il campione di urine B e la tesi del complotto

 

 

Nel gennaio 2017 il Tribunale arbitrale dello sport, anch’esso con sede a Losanna, aveva dal canto suo confermato la decisione provvisionale adottata nell’estate 2016 dalla Federazione internazionale di atletica leggera (Iaaf). La quale basava il provvedimento sull’esito delle controanalisi effettuate sul cosiddetto campione B delle urine che confermavano quelli fatti tre mesi prima sul campione A. “Si tratta del campione di urina - ricorda la massima corte giudiziaria elvetica - prelevatogli in occasione di un controllo non annunciato effettuato in Italia il 1° gennaio 2016 e dal quale è emersa l'assunzione di una sostanza proibita dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada)”, ossia tracce, seppur minime, di metaboliti di testosterone.

Confermando la squalifica per 8 anni, il Tas aveva anche annullando i risultati ottenuti nelle competizioni dal 1° gennaio 2016 (l’ultima in ordine di tempo la vittoria ai Mondiali a squadre che gli aveva garantito la qualificazione ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro). Respingendo le varie tesi esposte dal marciatore e dal suo staff, il Tribunale arbitrale dello sport aveva negato che vi fossero state delle violazioni del dovere di anonimato nei confronti del laboratorio di Colonia incaricato delle analisi; inoltre aveva considerato che le pretese violazioni della catena di custodia esterna e interna del campione non avevano in alcun modo raggiunto un livello tale da mettere in questione l'intera procedura antidoping; in definitiva tre anni fa il Tas non aveva riscontrato prove né della pretesa manipolazione concernente l'apertura del campione B né degli altri aspetti della teoria avanzata dall'atleta di essere vittima di un complotto volto a eliminarlo dalla scena agonistica mondiale.

 

 

 

La perizia del Ris di Parma

 

 

Il ricorso ora respinto dal Tribunale Federale (Tf) è stato interposto lo scorso 4 dicembre nel pieno del processo penale in corso a Bolzano per doping a carico di Schwazer: chiedeva di annullare la decisione del Tas, o in via subordinata di rinviare la causa al collegio arbitrale o a un altro tribunale arbitrale debitamente costituito.

Punto centrale del ricorso: la tesi della manipolazione dei campioni corroborata dalla perizia genetico forense consegnata lo scorso settembre (ossia due anni e mezzo dopo la sentenza del Tas) dal Reparto d’investigazioni scientifiche di Parma sul campione di urina risultato positivo al doping.

Perizia che mostrando una concentrazione anomala di Dna farebbe presupporre - a Schwazer e al suo staff - l’avvenuta manipolazione errata del campione di urina, tale da inficiare il risultato dell’esame di laboratorio.

Da qui la richiesta del marciatore affinché il Tf rispedisse la causa al Tas per una revisione del suo giudizio, ritenendo la perizia un elemento nuovo di cui la corte di primo grado non era in possesso nella decisione del 2017.

 

 

'Ma non è un fatto nuovo'

 

 

Dal canto suo il Tf stronca la tesi del ‘fatto nuovo’ che può indurre a riformulare un giudizio: in base alla Legge sul Tribunale federale la revisione può infatti essere domandata “se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza”.

La perizia del Ris di Parma costituisce dunque un fatto nuovo?

No, secondo il Tf: “Viene semplicemente utilizzata come elemento a fondamento della tesi secondo cui il campione di urina che ha condotto alla squalifica sarebbe stato manipolato.

Ora, la pretesa manipolazione, di cui l'atleta si era invano prevalso più volte innanzi al Tribunale arbitrale, non costituisce un fatto nuovo.

Si tratta soltanto di un fatto che il ricorrente non era riuscito a dimostrare nella procedura arbitrale”. 

Inoltre la tesi difensiva secondo cui tale valutazione costituirebbe un errore del legislatore elvetico appare secondo il Tf “priva di fondamento, a maggior ragione se si considera che già un'anziana prassi sviluppata sotto l'egida della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 1943 sanciva l'impossibilità di validamente fondare una domanda di revisione su una perizia posteriore; inoltre anche la giurisprudenza più recente esclude la possibilità di prevalersi di referti allestiti dopo l'emanazione della sentenza di cui è chiesta la revisione”.

 

 

Se ha scelto il rito abbreviato, ora non può allungarlo

 

 

Dal canto suo Schwazer indicava altresì nel ricorso che la perizia del Ris di Parma non avrebbe potuto essere effettuata durante la procedura arbitrale, poiché da un lato egli sarebbe stato costretto ad accettare un arbitrato accelerato per poter partecipare ai giochi olimpici di Rio 2016 e dall'altro poiché, non essendo in possesso del campione, non avrebbe potuto ottenere la perizia su cui fonda la domanda di riesame. Ma anche su questo punto il Tf mostra pollice verso: “Egli non spiega perché non avrebbe potuto chiedere ulteriori misure peritali durante la procedura arbitrale davanti al Tas al fine di provare, con le denunciate anomalie, la pretesa manipolazione”.

Un’impossibilità dovuta alla procedura accelerata svoltasi dinanzi al Tas? “Ma questa ha unicamente potuto essere adottata con l'accordo delle parti - chiude il Tf - e una procedura di revisione non può essere utilizzata per ovviare posteriormente a eventuali limitazioni causate dalla procedura scelta dalle parti o ad ottenere una perizia effettuata da un ben preciso perito”.