23/07/2021   Il TAS di Losanna ha squalificato per 4 anni dal 4.11.2019 Lebogang Shange (RSA) che non parteciperà quindi ai Giochi Olimpici






 

 

I nostri lettori certamente ricorderanno che recentemente con la nostra notizia del 26 giugno 2021 ( clicca qui ) in merito al rientro a gareggiare di Lebogang Shange (RSA) avevamo espresso delle perplessità non sapendo come fosse stato risolto il caso del 4.11.2019 (notificato il 19.12.2019) per la violazione dell’art. 2.1 delle norme antidoping (presenza di sostanze proibite - Trenbolone, uno steroide anabolizzante).

 

Nell'ambiente della marcia si vociferava che che la sua sospensione fosee stata provvisoriamente revocata dalla sua federazione, in quanto si era ipotizzato che l'atleta abbia solamente partecipato ad un party nel quale c'erano stati consumi di sostanze proibite.

 

Oggi la Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) ha emesso la sua decisione nella procedura arbitrale tra il marciatore sudafricano Lebogang Shange e World Athletics (WA):

 

1.- A seguito di un test positivo con trenbolone (steroide anabolizzante), Lebogang Shange ha commesso violazioni delle regole antidoping ai sensi della Regola 2.1 e della Regola 2.2 delle Regole antidoping mondiali di atletica leggera in vigore dal 1 novembre 2019.

 

2.- Lebogang Shange è sanzionato con un periodo di quattro anni di ineleggibilità, a partire dalla data della presente decisione (22.7.2021). Il periodo di ineleggibilità servito durante il periodo di sospensione provvisoria imposto a Lebogang Shange dal 19 dicembre 2019 al 7 giugno 2021 e dal 30 giugno 2021 fino alla data del lodo CAS è accreditato sul periodo di ineleggibilità totale.

 

3.- Tutti i risultati agonistici ottenuti da Lebogang Shange dal 4 novembre 2019 sono squalificati, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la decadenza da eventuali titoli, premi, medaglie, punti e montepremi e presenze.

 

Il Collegio CAS ha emesso solo la sua decisione, senza le motivazioni che verranno comunicate a breve.